PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata «Carta».

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

Art. 3.

      1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, e a decorrere dalla data di cui all'articolo 2 della presente legge, le disposizioni della Carta stessa si applicano su tutto il territorio nazionale alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei termini indicati nell'allegato A alla presente legge.

Art. 4.

      1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della Carta, sono comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli.

Art. 5.

      1. In attuazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, in occasione del prossimo rinnovo del contratto di servizio tra il Ministero delle

 

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comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare, anche attraverso l'utilizzo di frequenze dedicate, la diffusione delle lingue friulana e sarda, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.

      1. È istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la Consulta Stato-minoranze linguistiche, composta dal presidente o dall'assessore delegato di ciascuna regione o provincia in cui risiede una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia, scelti fra i rappresentanti degli enti che abbiano nel proprio territorio una minoranza linguistica, nonché da sei rappresentanti delle amministrazioni statali designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, fra gli appartenenti alle amministrazioni maggiormente interessate, e da un rappresentante per ogni associazione comparativamente più rappresentativa di almeno due minoranze linguistiche riconosciute.
      2. La Consulta Stato-minoranze linguistiche di cui al comma 1 è periodicamente convocata, almeno due volte l'anno, dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che la presiede.
      3. La Consulta Stato-minoranze linguistiche di cui al comma 1 esercita la vigilanza in ambito nazionale sul rispetto dei princìpi della Carta e della legislazione nazionale in materia. La Consulta propone al Governo il rapporto di cui all'articolo 15 della Carta e trasmette al Governo apposite relazioni annuali da inviare al Parlamento e ai consigli regionali delle zone di appartenenza delle singole minoranze interessate. La Consulta

 

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esprime pareri e formula proposte al Governo e alle regioni in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.